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In primo piano: la “specialità della professione”

Buongiorno Avvocati, vi segnaliamo questo interessante articolo di Diritto24 sulla “specialità della professione”

Dopo il KO di due giorni fa del governo – andato sotto con un emendamento soppressivo dell’articolo 13 del Ddl di riforma forense, quello in materia di conferimenti di incarico e tariffe professionali – l’avvocatura tira un sospiro di sollievo. Per Mascherin (Cnf): è stata riconosciuta la “specialità della professione”; per de Tilla (Oua): i parlamentari stanno facendo “un eccellente lavoro”. Unica nota stonata il tema delle specializzazioni, i più arrabbiati sono i penalisti. Per Spigarelli (Camere penali) la riserva alla facoltà di giurisprudenza è un “regalo alle clientele universitarie”, e annuncia che la protesta sarà “fermissima”. Intanto sullo sfondo a tenere alta la tensione rimane la manifestazione e lo sciopero degli avvocati annunciata per il 23 ottobre prossimo. La riforma è attesa in aula entro una decina di giorni per completare l’esame del testo che è arrivato all’articolo 16.


Mascherin (Cnf), raggiunto un buon equilibrio
“Sulla riforma forense Parlamento e Governo hanno ritrovato una linea comune rispettosa della tutela dei cittadini in un sistema democratico. Nel lavoro congiunto finora svolto in aula alla Camera hanno raggiunto un buon equilibrio tra la tutela dei diritti dei cittadini, il ruolo di garante proprio dell’avvocato e gli obiettivi di modernizzazione e liberalizzazione contenute negli ultimi provvedimenti governativi”. Lo afferma Andrea Mascherin, consigliere segretario del Cnf , convinto che “al di là del merito delle singole norme approvate, questo è un buon risultato.
Quanto al merito degli articoli approvati, il giudizio è sostanzialmente positivo, con notazione critica con riguardo alla esclusione delle associazioni specialistiche dalla possibilità di tenere i corsi di specializzazione che, riferisce Mascherin.
Ad ogni modo il testo che sta prendendo corpo in Parlamento valorizza tutti i principi indicati dalla riforma delle professioni, ”che trovano disciplina puntuale, doverosamente adattati al ruolo costituzionale dell’avvocatura”: dai parametri alle società tra avvocati. ”Per i Consigli dell’Ordine” – aggiunge Mascherin – ” si sta delineando poi un ruolo estremamente importante in quanto sempre più orientato alla funzione pubblica di tutela e di garanzia del cittadini nella giurisdizione .

Continua su: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/10/avvocati-avanza-la-specialita-della-professione-.html

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La parola pedofilia entra nel codice penale: la convenzione di Lanzarote

Buongiorno Avvocati, vi segnaliamo questo interessante articolo di Diritto24 sulla giurisdizione locale per il personale d’ambasciata

Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

 

Le finalità della Convezione di Lanzarote
La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.
Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.  Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di  fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

 

Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

Il disegno di legge italiano  che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere  l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (“Pedofilia e pedopornografia culturale”) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, “pubblicamente, fa apologia di questi delitti”.

 

Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (“Adescamento di minorenni – grooming”), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste  pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

 

Continua su: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/comunitario/primiPiani/2012/09/la-convenzione-di-lanzarote-e-legge-la-parola-pedofilia-entra-nel-codice-penale.html

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OUA: Continua la protesta degli avvocati, sciopero a settembre

Buongiorno avvocati, oggi parliamo dell’OUA

Continua la protesta degli avvocati contro la chiusura degli uffici giudiziari e quella che considerano la “rottamazione della giustizia”: sarà astensione dalle udienze a partire da settembre, con occupazioni simboliche e manifestazioni di piazza. La decisione è stata presa dall’Assemblea nazionale dell’avvocatura che si è riunita a Roma e ha definito “un calendario di iniziative contro lo schema di decreto sulla revisione selvaggia delle circoscrizioni giudiziarie, contro il decreto sviluppo che introduce il cosiddetto ‘appello cassatorio’ e contro gli schemi di regolamenti e decreti che riguardano i parametri, l’ordinamento professionale e le società professionali”.

Intanto, giovedì prossimo, 19 luglio, l’Organismo unitario dell’avvocatura sarà in audizione alla commissione Giustizia del Senato proprio per discutere di geografia giudiziaria e presenterà un documento alternativo al provvedimento varato dal Governo. “I cittadini e le collettività locali sono inferociti – ha detto Maurizio de Tilla, presidente Oua, nel corso dell’assemblea – la politica, in questo caso il governo dei tecnici, ha dimostrato ancora una volta di vivere in una torre di avorio, avulso dalla realtà, di non conoscere i problemi reali dei cittadini, delle comunità. La scelta di revisione della geografia giudiziaria è la cartina di tornasole di questa condizione. Si sono soppressi tribunali e uffici giudiziari che non potevano essere soppressi. Non si sono sentite ragioni, non si è dialogato né preso in considerazione proposte alternative.

Le conseguenze le vedremo fra qualche mese. L’aggravante è la soppressione per i territori ad alta presenza di criminalità organizzata”. (TMNews)

FONTE http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/news/2012/07/oua-continua-la-protesta-degli-avvocati-sciopero-a-settembre.html

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Riforma delle professioni più vicina, il Governo vara lo schema di decreto

Buongiorno Avvocati, vi segnaliamo questo interessante articolo di Diritto24 sulla riforma delle professioni.

Via libera, preliminare, dal Consiglio dei ministri allo schema di regolamento sulle professioni, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Dl 138/2011. Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche (fatte salve le specificità di quelle sanitarie), ma contiene anche alcune disposizioni ad hoc per gli avvocati in materia di domicilio professionale e per avvocati e notai per l’accesso alla professione. Non si sono fatte attendere le reazioni dei legali che richiamano il Governo al rispetto della Costituzione, chiedendo un intervento di riforma che parta dal Parlamento e non segua una disciplina di fonte secondaria.
La definizione di professione regolamentata
E nel testo del Dpr si va subito al sodo. L’articolo 1 infatti recita: “Per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate … o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.
Non solo, la norma facendo riferimento alle ipotesi di riservatezza dell’attività, la limita ai soli casi espressamente previsti dalla legge. In tutte le altre ipotesi, dunque, nessuna attività sarà riservata.
Confermati anche i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali.


Niente limiti all’accesso
Affermato poi il principio della libertà dell’esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico. Principio ripreso nella previsione sulla portata delle incompatibilità che risulta attenuata.


Norme specifiche per l’avvocatura

All’articolo 10 si stabilisce: “L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale”.

E l’articolo 11, in tema di pratica forense, stabilisce che “il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi”. E, “deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia”

Continua su: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/06/riforma-delle-professioni-il-governo-vara-lo-schema-di-decreto.html

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DL TERREMOTO: Sospesi i termini processuali

Buongiorno avvocati, oggi parliamo di DL TERREMOTO:

L’articolo 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi civili, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni colpiti dal sisma, eccezion fatta per le cause di competenza del tribunale per i minorenni, per le cause relative ad alimenti, per i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, per i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, per i procedimenti relativi all’esecuzione provvisoria e, in genere, per le cause la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Dispone inoltre il rinvio d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, delle udienze civili e amministrative e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, in cui le parti o i loro difensori sono soggetti residenti o con sede nei territori colpiti dal sisma. Fa comunque salva la facoltà degli interessati di rinunciare al rinvio.

Continua su: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/news/2012/06/dl-terremoto-sospesi-i-termini-processuali.html

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