La parola pedofilia entra nel codice penale: la convenzione di Lanzarote

Buongiorno Avvocati, vi segnaliamo questo interessante articolo di Diritto24 sulla giurisdizione locale per il personale d’ambasciata

Il Senato approva all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia.

 

Le finalità della Convezione di Lanzarote
La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Coe per il contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo é stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Coe, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007.
Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.  Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L’obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di  fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

 

Il recepimento italiano e l’introduzione dei nuovi articoli del codice penale

Il disegno di legge italiano  che recepisce le disposizioni della Convenzioneprevere  l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis (“Pedofilia e pedopornografia culturale”) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, “pubblicamente, fa apologia di questi delitti”.

 

Viene, inoltre, introdotto l’articolo 609-undecies (“Adescamento di minorenni – grooming”), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione« e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste  pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

 

Continua su: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/comunitario/primiPiani/2012/09/la-convenzione-di-lanzarote-e-legge-la-parola-pedofilia-entra-nel-codice-penale.html

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