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Riforma delle professioni più vicina, il Governo vara lo schema di decreto

Buongiorno Avvocati, vi segnaliamo questo interessante articolo di Diritto24 sulla riforma delle professioni.

Via libera, preliminare, dal Consiglio dei ministri allo schema di regolamento sulle professioni, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Dl 138/2011. Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche (fatte salve le specificità di quelle sanitarie), ma contiene anche alcune disposizioni ad hoc per gli avvocati in materia di domicilio professionale e per avvocati e notai per l’accesso alla professione. Non si sono fatte attendere le reazioni dei legali che richiamano il Governo al rispetto della Costituzione, chiedendo un intervento di riforma che parta dal Parlamento e non segua una disciplina di fonte secondaria.
La definizione di professione regolamentata
E nel testo del Dpr si va subito al sodo. L’articolo 1 infatti recita: “Per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate … o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.
Non solo, la norma facendo riferimento alle ipotesi di riservatezza dell’attività, la limita ai soli casi espressamente previsti dalla legge. In tutte le altre ipotesi, dunque, nessuna attività sarà riservata.
Confermati anche i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali.


Niente limiti all’accesso
Affermato poi il principio della libertà dell’esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico. Principio ripreso nella previsione sulla portata delle incompatibilità che risulta attenuata.


Norme specifiche per l’avvocatura

All’articolo 10 si stabilisce: “L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale”.

E l’articolo 11, in tema di pratica forense, stabilisce che “il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi”. E, “deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia”

Continua su: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/06/riforma-delle-professioni-il-governo-vara-lo-schema-di-decreto.html

©DIRITTO24

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